Cappelle sul tavo, i Blue Room alla “Festa della Birra” Buongiorno. Oggi e’ sabato 5 luglio 2008

Lug 04

Riceviamo e Pubblichiamo - L’Amministrazione comunale di Teramoinvia la bozza del Regolamento per l’armamento della Polizia Municipale, redatto dalla stessa e dagli uffici preposti dell’Ente. L’argomento, ed in particolare la scelta di dotare di armi

i vigili nell’espletamento di particolari servizi, è stato già approfondito dai gruppi di maggioranza; il prossimo 9 Luglio si riunirà la Commissione Consiliare per il Traffico che analizzerà la bozza per la successiva discussione in Consiglio Comunale.

Una volta approvata, prima dotare i Vigili Urbani delle armi durante lo svolgimento dei servizi di pronto intervento e notturno, sarà per questi necessario adempiere ad una serie di obblighi.

La manifestata disponibilità dell’Amministrazione sull’argomento, lascia amareggiati gli assessori Berardo Rabbuffo e Lino Silvino, dopo l’esito di un incontro svoltosi questa mattina con la rappresentanza sindacale del corpo dei Vigili Urbani; da questi ultimi è stato ribadito il rifiuto a svolgere il pattugliamento oltre le ore 22.00 per il periodo della Coppa Interamnia. Ci si è trovati di fronte ad una resistenza che - a differenza di altre situazioni - ha impedito il raggiungimento di un accordo. Un atteggiamento che ha destato delusione negli amministratori, i quali in questi mesi avevano approfondito i termini della questione per giungere alla predisposizione del Regolamento nelle forme più consone alle necessità sia dei Vigili che della cittadinanza.

L’amministrazione comunale, in ogni caso, si sta già adoperando presso gli altri corpi di Pubblica Sicurezza (Polizia e Carabinieri) per assicurare ugualmente vigilanza e tutela in questo periodo.

Di seguito il regolamento:

CAPO I
GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n.145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.

L’armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione

L’arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, da scegliersi all’atto dell’acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all’articolo 7 della L. 18.4.1974 n.110 e successive modificazioni, è la pistola semiautomatica di calibro non inferiore a 9 millimetri.

Il Corpo può essere dotato di sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza.
E’ consentito detenere armi storiche o d’epoca, già appartenute al Corpo, regolarmente denunciate.

Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale con il relativo munizionamento fissato è pari al numero degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, maggiorato di n. 2 armi come dotazione di riserva.

Il Sindaco denuncia all’autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza le armi acquistate e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

CAPO II
MODALITA’ E CASI Dl PORTO DELL’ARMA

Art. 4 - Assegnazione dell’arma

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l’arma in dotazione, che è assegnata ai sensi dell’art. 6 del D.M. 4 marzo 1987, n.145, solo a seguito di idoneità psico/fisica prevista dall’art. 2 del D.M. 28 aprile 1998 e del superamento di specifico corso teorico/pratico presso un poligono autorizzato.

Gli obiettori di coscienza eventualmente presenti nel Corpo della Polizia Municipale saranno impiegati, nel rispetto del presente regolamento, secondo le disposizioni del Comando in servizi compatibili con tale posizione di obiettore.

L’arma è assegnata in via continuativa ed il porto è prescritto, a tutti gli Ufficiali ed i sottufficiali di Polizia Municipale.

L’arma è altresì assegnata in via continuativa agli agenti  impiegati  nei sotto indicati servizi,  in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza:

  • Servizi di vigilanza esterni notturni;
  • Servizi di pronto intervento e polizia stradale;
  • Servizi di ordine pubblico previste dall’art. 3 legge 07 marzo1986 n. 65;
  • Servizi di particolare rilevanza disposti dal Comandante o dal responsabile del servizio.

Il provvedimento di assegnazione dell’arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo pari a cinque anni ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione.

Dell’assegnazione è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell’addetto, tramite il numero di matricola dell’arma stessa.

Ogni appartenente al Corpo, destinatario di tale provvedimento è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

Gli appartenenti al Corpo ai quali sono assegnate, in via continuativa, le armi di cui all’art. 27, sono autorizzati al porto ed all’uso delle stesse secondo il combinato disposto della legge 65/86 art. 5 comma 5, del D.M. 145/87 art. 6 commi 2,3,4, dell’art. 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo cui gli stessi sono autorizzati “a portare, senza licenza, le armi di cui sono dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento, anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza”.

L’assegnazione dell’arma, inoltre, consente il porto della medesima senza licenza dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

Il sindaco, o in caso di urgenza anche il Comandante, può procedere al ritiro cautelare dell’arma in dotazione quando l’addetto non sia risultato idoneo al corso annuale di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell’addetto o di altre persone.

Ogni appartenente al Corpo al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l’arma in dotazione, ed ogni agente che presti servizio a tempo determinato, non può essere adibito ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi, né a quelli di pronto intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi ordinari, ovvero di viabilità e rilievo di incidenti stradali.

Art. 5 - Modalità di porto dell’arma

L’assegnazione dell’arma comporta l’obbligo del porto con le modalità di cui all’art.5 del D.M. 4.3.1987, n.145 in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale che esplicano servizio muniti dell’arma in dotazione indossando l’uniforme, portano l’arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell’art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l’addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell’art. 6, comma I lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n.145 a portare l’arma anche fuori dal servizio, l’arma è portata in modo non visibile.

I dirigenti, gli ufficiali ed il personale che svolge il servizio in ufficio, ad esclusione dei servizi di guardia, possono portare l’arma in modo non visibile anche quando indossano l’uniforme. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 6 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l’arma; tuttavia salvo quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 145/87.

Art. 7 - Servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell’ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell’art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma. Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Art. 8 - Munizioni e loro uso

Al momento della consegna dell’arma, vengono date in dotazione n. 30 cartucce che dovranno essere sostituite almeno ogni 10 anni.

E’ severamente vietato esplodere colpi con le armi in dotazione se non per esigenze di servizio.

In caso di uso delle armi, dovrà essere rimesso immediato rapporto al Comandante del Corpo che specifichi in modo dettagliato le circostanze, il luogo ed il  motivo dell’utilizzo. Il Comandante, se necessario, provvederà alla sostituzione delle munizioni.

CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9 - Prelevamento e deposito dell’arma

L’arma è prelevata presso il consegnatario o subconsegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all’art.4, nel registro di cui al successivo art. 12.

L’arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario o subconsegnatario nei seguenti casi:

  1. quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l’assegnazione;
  2. quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.;
  3. all’atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
  4. tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto o del Comandante anche nei casi di cui all’articolo 4.

Art. 10
Doveri dell’assegnatario

Ogni dipendente a cui viene assegnata in via continuativa l’arma in dotazione individuale è responsabile della sua custodia e manutenzione.

Le armi, assegnate in via continuativa ad ogni singolo appartenente al Corpo, al di fuori dell’orario di servizio sono custodite, a propria cura, presso le relative abitazioni, smontate e suddivise nelle parti principali che le compongono ciascuna delle quali custodite in posti diversi.

L’assegnatario può depositare l’arma a lui assegnata presso l’ufficio preposto, quando ritiene di doversi allontanare dalla propria abitazione e dal territorio Comunale per un periodo particolarmente lungo, registrando la consegna sull’apposito registro.

In caso di furto o smarrimento dell’arma, il dipendente dovrà darne immediata comunicazione al Comando che adotterà tutti i provvedimenti di competenza per la diramazione delle ricerche e per le comunicazioni di rito all’autorità di P.S.

Nella comunicazione al Comando dell’avvenuto furto o smarrimento dell’arma, il dipendente specificherà al Comandante tutte le circostanze che hanno determinato il fatto.

Il comandante valuterà, caso per caso, se il furto si è concretizzato a causa di negligenza del dipendente o mancata osservanza delle norme sulla custodia. In tal caso, come in ogni ipotesi di smarrimento, il comportamento tenuto nella circostanza, sarà valutato disciplinarmente.

L’addetto alla Polizia Municipale, cui è stata assegnata l’arma, in via generale deve:

  • Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell’arma e le condizioni in cui l’arma e le munizioni sono assegnate;
  • applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell’arma;
  • custodire diligentemente, come già detto, l’arma e curarne la manutenzione;
  • mantenere l’addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro predisposte dal Comando;
  • astenersi da qualsiasi esibizione dell’arma sia con estranei che tra colleghi.

Art. 11
Custodia delle armi all’interno del Comando

Le armi non assegnate ed in giacenza, nel numero inferiore alle 15 unità, verranno custodite in apposita cassaforte all’interno dei locali della Polizia Municipale.

La soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali è effettuato con provvedimento del Sindaco su proposta del Comandante ed è comunicato al Prefetto e al Questore di Teramo.

Il Sindaco su proposta del Comandante può disporre che l’armamento e il munizionamento tenuto in armeria, o parte del medesimo, sia depositato presso il Tiro a segno Nazionale sezione di Teramo, previa comunicazione al Prefetto e al Questore.

Art. 12 - Funzionamento delle armi in custodia in cassaforte

Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici blindati chiusi a chiave con serratura di sicurezza del tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in un armadio metallico, distinto da quello delle armi, di analoghe caratteristiche.

Durante le ore d’ufficio, le chiavi di accesso al locale e agli armadi metallici sono conservate dal consegnatario e dal subconsegnatario.

Fuori dell’orario di servizio le chiavi sono custodite in altra cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario delle armi.

In un registro con pagine numerate vistate dal Questore di Teramo, viene riportato il carico e scarico delle armi e delle munizioni.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono invece essere annotati su apposito registro con pagine numerate e vistate dal Comandante del Corpo. Sono altresì prescritti i seguenti registri con pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante del Corpo per:

  • le riparazioni delle armi;
  • i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi;
  • le annotazioni delle ispezioni settimanali e mensili che possono essere effettuate dal Sindaco, dall’assessore delegato e dal comandante del corpo.

L’Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

Art. 13 - Consegnatario e sub-consegnatario delle armi

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, nomina il consegnatario delle armi, che è responsabile del locale deposito armi, dell’armamento e munizionamento in deposito, nonché il sub-consegnatario che è tenuto ad osservare le direttive del consegnatario stesso.

Art. 14 - Doveri del consegnatario

Il consegnatario ed il sub-consegnatario delle armi svolgono il loro compito con l’osservanza delle disposizioni contenute nell’art.17 D.M.4.3.1987, n.145.

Essi inoltre curano con la massima diligenza:

  1. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui consegnate ai sensi degli articoli precedenti;
  2. la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
  3. la tenuta dei registri e della documentazione;
  4. la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni relative alla gestione delle armi

Il consegnatario ed il sub consegnatario disciplinano tutte le operazioni relative alla gestione delle armi, l’organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza nonché l’esecuzione delle ispezioni. Ad ogni  irregolarità riscontrata o necessità,  fanno rapporto al Comandante del Corpo.

Art. 15 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L’accesso nel locale custodia armi è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore Delegato, al Comandante del Corpo, al consegnatario e, in sua assenza, al sub-consegnatario.

L’accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto.

Nel locale dove sono depositate le armi e nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

Art. 16 - Controlli e sorveglianza

I controlli giornalieri sono effettuati dal consegnatario, all’inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L’esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

Il Sindaco, l’Assessore delegato, il Comandante, dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

CAPO IV
ADDESTRAMENTO

Art. 17 - Addestramento al tiro

Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l’addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

E’ facoltà del sindaco, anche su motivato parere del Comandante disporre la ripetizione dell’addestramento al tiro per tutto o parte del personale e corsi più approfonditi di aggiornamento e formazione professionali.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 -Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno  osservate le norme di cui:- alla legge 7 marzo 1986, nr. 65; - al Decreto Ministero dell’Interno 4 marzo 1987, nr. 145;  - al T. U .L .P .S..

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Teramo ed al Ministero dell’Interno per il tramite del Commissario del Governo.